Il titolo di provenienza deve essere presentato al momento della compravendita di una casa o per la richiesta di un mutuo. Fortunatamente, oggi questa richiesta può essere effettuata anche tramite web: ecco come richiedere un atto di provenienza per acquistare un immobile (con mutuo) online
L’atto di provenienza immobile è un documento necessario quando si deve acquistare casa, vendere casa, per un trasferimento di proprietà o per richiedere un mutuo. Si tratta di un documento pubblico, redatto da uno studio notarile o da un pubblico ufficiale, che accerta la legittimità del diritto reale del proprietario su un bene immobile. In altre parole, questo documento spiega come l’attuale proprietario è venuto in possesso di quell’immobile certificando il suo diritto a trasferirne la proprietà. Questa tipologia di atto, oggi, può essere anche richiesta online, salvo alcune eccezioni, che andremo a vedere.
Che cos’è il titolo di provenienza di un immobile?
Il titolo di provenienza immobile è un documento ufficiale che certifica la tipologia di proprietà di una casa. Esso può assumere diverse forme: scrittura privata, atto notarile, sentenza giudiziale, dichiarazione di successione. Poiché l’oggetto di cui tratta è un cosiddetto “diritto reale” è il notaio uno dei soggetti che si occupa più di frequente della sua stipula. A livello di contenuto, questo documento contiene, in sostanza, la storia di una casa: quali sono stati i diversi proprietari che si sono susseguiti nel corso del tempo e come sono avvenute le successioni. Ad esempio, per compravendita, successione oppure anche donazione.
Come è fatto l’atto di provenienza?
Nel caso di un atto notarile, esso deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- natura dell’atto
- nome del notaio
- data in cui è stato stipulato l atto
- numero di repertorio notarile
- data di trascrizione/iscrizione nei pubblici registri
- registro generale (casella) e registro particolare (articolo).
Dove trovo l’atto di provenienza di un immobile?
L’atto provenienza immobile è un atto pubblico depositato nella conservatoria dei pubblici registri immobiliari. Il primo modo per richiedere i titoli di provenienza immobile è quello di recarsi fisicamente presso lo studio notarile che ha redatto l’atto. Se non avete questa informazione o se il notaio non dovesse più esercitare, potete recarvi agli sportelli degli Uffici di Pubblicità Immobiliare (per i documenti con data di trascrizione antecedente al 1974). Se invece l’atto di provenienza è una successione, lo troverete depositato nel Registro delle Successioni, detenuto dal cancelliere del Tribunale.
Effettuare la richiesta online
È possibile richiedere online solo gli atti di provenienza trascritti dalla seconda metà degli anni ‘70 in poi. Per farlo, dovete accedere al portale Sister dell’Agenzia delle Entrate (Servizi catastali e di pubblicità immobiliare). Otterrete così un titolo telematico ufficiale che è la copia esatta dell’originale cartaceo. Per effettuare la ricerca dovrete essere in possesso delle seguenti informazioni:
- data in cui l’atto è stato redatto
- nome del notaio che l’ha stipulato
- numero di repertorio
- tipologia di atto.
Se vi è possibile, sarebbe meglio recuperare anche altre due informazioni (non obbligatorie ma molto utili: possono facilitare la ricerca):
- data di iscrizione o trascrizione nei pubblici registri
- registro particolare e registro generale in cui l’atto è stato iscritto.
Se non siete in possesso di queste informazioni, dovrete fare un passaggio preliminare richiedendo al notaio la visura catastale. Qui troverete i dati necessari per recuperare l’atto di provenienza.
Quanto costa?
Il costo dell’atto di provenienza può variare in base al soggetto che lo rilascia. Nel caso di studi notarili, è consigliabile informarsi prima. Se lo si richiede tramite archivio distrettuale notarile può costare 30 euro, ma la cifra varia in base al formato e alle informazioni di cui si dispone. Infatti, è possibile che il personale debba effettuare ricerche approfondite per reperire l’atto. Attenzione: richiedete sempre una copia conforme dell’atto. La cosiddetta nota di trascrizione, infatti, così come la copia non autenticata, non ha pieno valore legale.